Formedil Imperia

Statuto

Documento ufficiale

Statuto dell'Ente paritetico territoriale

FORMEDIL IMPERIA – Formazione, Lavoro e Sicurezza per l'industria edilizia ed affini della provincia di Imperia.

I
Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza per l'industria edilizia ed affini della provincia di Imperia «FORMEDIL IMPERIA» – FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA.

L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché fra A.N.C.E. Imperia e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Imperia.

Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell'Ente.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 comma 2 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

L'Ente Unificato FORMEDIL IMPERIA – FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA ha sede in Imperia, via Privata Gazzano, 24. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 2

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato dal FORMEDIL Italia Ente Unico Formazione e Sicurezza e dalle sue articolazioni regionali. L'Ente fa parte del Sistema Formedil Italia secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

A tal fine il Formedil Italia esprime un parere di conformità vincolante sullo statuto dell'Ente unificato FORMEDIL IMPERIA – FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli enti bilaterali di settore.

L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guida operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Art. 4

Scopi statutari

1. L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti, datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro.

Nel rispetto dei principi di bilateralità e delle finalità istituzionali, l'Ente può promuovere e realizzare iniziative formative, di orientamento e accompagnamento al lavoro anche in settori diversi da quello edile, al fine di rispondere concretamente alle richieste degli enti pubblici e dei servizi territoriali, in considerazione delle specificità socio-economiche della provincia.

In particolare, al fine esclusivo di mantenere l'efficienza organizzativa e strutturale dell'Ente, garantire la piena occupazione del personale dipendente e contribuire allo sviluppo di percorsi di inclusione sociale e lavorativa delle fasce di popolazione più deboli, FORMEDIL IMPERIA – FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA potrà attivare, anche in collaborazione o compartecipazione con altre istituzioni pubbliche o private, progetti e percorsi formativi in ambiti professionali differenti da quello edile, purché coerenti con i propri valori fondativi e con le esigenze del territorio.

All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro (BLEN), quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

2. L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

3. Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'Ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

4. L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

Art. 5

Strumenti e Attività dell'Ente

1. Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro. Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

  • della propria struttura tecnica;
  • delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1 comma 1;
  • di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

In particolare, le attività di orientamento e formazione e servizi per il lavoro saranno rivolte a:

  • giovani nella fascia dell'obbligo di istruzione e diritto-dovere all'istruzione e alla formazione mediante i percorsi triennali e di diploma di istruzione e formazione professionale IeFP;
  • giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
  • giovani neodiplomati e neolaureati;
  • professionisti di settore;
  • titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
  • personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
  • manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
  • lavoratori in mobilità;
  • lavoratori in disoccupazione;
  • lavoratori in CIG;
  • occupati alla ricerca di una nuova occupazione;
  • datori di lavoro;
  • fasce deboli.

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1 comma 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali. Tale formazione si rivolge in particolare a:

  • lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
  • lavoratori occupati;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • coordinatori in materia di sicurezza e salute;
  • responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
  • datori di lavoro.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati – sotto il controllo dell'Ente medesimo – ad altro Ente di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.

2. Nel campo della sicurezza/salute, l'Ente:

  • suggerisce l'adozione di iniziative dirette allo svolgimento dei corsi di prevenzione, all'introduzione dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nella formazione professionale e all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
  • promuove iniziative per la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
  • si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, effettuate dalle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle RSU, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
  • esercita, tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro; il numero delle visite non potrà essere inferiore al parametro nazionale di 100 visite ogni 50.000 euro di entrate contributive annuali destinate alla sicurezza;
  • svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e secondo le procedure stabilite dal Formedil Italia;
  • può svolgere, su richiesta delle imprese, attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
  • svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
  • svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
  • provvede alla istituzione e conservazione di un'anagrafe dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;
  • può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, in conformità con gli orientamenti decisi dal Formedil Italia;
  • svolge ogni attività prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni di pertinenza, compatibili con le finalità dell'Ente.
II
Titolo II

Entrate, uscite e patrimonio

Art. 6

Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

  • contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Imperia ad esse aderenti;
  • interessi attivi sui predetti contributi;
  • sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
  • somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario;
  • finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
  • gestione del patrimonio;
  • entrate derivanti da eventuali prestazioni rese a terzi;
  • gestione di servizi.
Art. 7

Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente.

Art. 8

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
  • dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
  • dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

III
Titolo III

Organi amministrativi e di controllo

Art. 9

Organi amministrativi e di controllo

Sono organi dell'Ente:

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Comitato di Presidenza;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio sindacale.

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi, oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 10

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi di amministrazione e di controllo, con eccezione del Collegio Sindacale, sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Art. 11

Consiglio di amministrazione

a) Composizione. L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente: 6 dall'Associazione imprese edili ed affini della provincia di Imperia; 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Imperia di cui all'art. 1. In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati dagli Organismi nazionali rispettivi.

b) Durata dell'incarico. Il Consiglio dura in carica tre anni. I membri possono essere riconfermati. È data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. Decadono dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute. I membri nominati in sostituzione di quelli cessanti restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

c) Attribuzioni. Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo. Spettano in particolare al Consiglio:

  • amministrare il contributo contrattuale della provincia di Imperia ed il patrimonio dell'Ente;
  • compilare e approvare i bilanci consuntivi e i piani previsionali delle entrate e delle uscite;
  • curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi statutari;
  • delegare alle Commissioni d'Area, ai sensi dell'art. 16, le materie ritenute opportune;
  • assegnare alle Commissioni d'Area i budget annuali, modificabili nel corso dell'esercizio;
  • curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali;
  • accordare pegni, comodati od ipoteche, transigere o compromettere in arbitri, muovere o sostenere liti, nominare procuratori speciali, acquistare, vendere e costruire immobili;
  • promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
  • stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente;
  • compiere tutti gli altri atti e assumere le iniziative utili a raggiungere i fini istituzionali;
  • approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, comprensivo dei programmi di formazione e sicurezza, predisposto secondo gli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati. Il piano è portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso a Formedil Italia, alle sue articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali.

d) Convocazioni. Il Consiglio si riunisce, anche per via telematica, ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio o dal Collegio dei Sindaci Revisori. La convocazione avviene mediante avviso scritto via posta elettronica o raccomandata A/R almeno cinque giorni prima (due in caso di urgenza). Alle riunioni partecipa di norma il Direttore.

e) Deliberazioni. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Delle adunanze viene redatto verbale approvato dal Consiglio e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

Art. 12

Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti del Consiglio nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro assume la carica di Presidente; uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori assume la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio; sovraintendere all'applicazione dello Statuto; promuovere la convocazione del Consiglio e presiederne le adunanze. Il Presidente ha la firma sociale.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Entrambi possono delegare per iscritto le funzioni ad altro membro del Consiglio.

Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza, delegato dal Consiglio a:

  • curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
  • intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
  • proporre la ratifica della nomina del Direttore;
  • proporre la nomina di tecnici e consulenti;
  • predisporre il piano previsionale ed il bilancio consuntivo;
  • sovraintendere al lavoro delle Commissioni d'Area.

Il Comitato gestisce, sulla base degli indirizzi del Consiglio, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori tra i componenti del Consiglio.

Art. 13

Collegio sindacale o dei sindaci revisori

Composizione. Il Collegio è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il terzo (Presidente del Collegio) di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1. I membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

Compensi. Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo fissato dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Durata. I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Attribuzioni. I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 e 2409 bis c.c., in quanto applicabili. Riferiscono al Consiglio le eventuali irregolarità riscontrate. Esaminano i bilanci consuntivi e si riuniscono ordinariamente una volta a semestre. Partecipano alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.

IV
Titolo IV

Personale e bilanci

Art. 14

Direttore

Il Direttore, all'infuori del Consiglio di amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri di professionalità.

Sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente e dei compiti affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio. È capo del personale e responsabile degli uffici. In particolare:

  • organizza e dirige il personale e vigila sul funzionamento dei servizi tecnici ed amministrativi;
  • predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato, il piano generale dell'attività;
  • cura l'attuazione del piano generale approvato dal Consiglio e dalle Commissioni d'Area;
  • adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale;
  • cura i rapporti con il territorio favorendo le iniziative previste;
  • attiva relazioni con Enti pubblici e privati, con il FORMEDIL Italia e le articolazioni territoriali;
  • partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali; partecipa altresì al Comitato di Presidenza.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 15

Personale dell'Ente e criteri di assunzione

L'assunzione del personale è decisa dal Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL vigente dell'edilizia, al CCNL della formazione professionale (ai fini degli accreditamenti regionali) e alle normative di legge.

Il trattamento economico e normativo è stabilito dal Comitato di Presidenza, su proposta del Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio.

Art. 16

Commissioni d'Area

Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 4 commi 1 e 2 l'Ente si articola obbligatoriamente in una Commissione Formazione e Orientamento e in una Commissione Sicurezza e Salute.

Le Commissioni valutano i progetti e le iniziative, elaborano e propongono al Consiglio le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente e svolgono ogni altra attività delegata dal Consiglio.

Operano attraverso il Direttore, che può avvalersi di responsabili d'area scelti tra il personale dipendente, nell'ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio.

Ogni sei mesi, e ogni qualvolta richiesto, presentano al Consiglio una relazione sull'attività svolta, per verificare la congruità del mandato e la compatibilità con i costi sostenuti.

Art. 17

Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di amministrazione, delle Commissioni d'Area e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 18

Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio e la gestione di tutti i fondi spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi e le relative operazioni bancarie devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità determinate dal Consiglio.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, è fatto in particolare:

  • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente;
  • obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Art. 19

Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo. La stesura segue lo schema unico determinato dalle organizzazioni nazionali e deve evidenziare, con contabilità separata, le attività formative e di sicurezza. Piano previsionale e rendiconto finale sono trasmessi alle Organizzazioni territoriali entro 30 giorni dall'approvazione.

Il bilancio dovrà essere inserito nell'Osservatorio Bilanci predisposto dal Formedil Italia. Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio consuntivo – corredato dalla relazione del collegio sindacale, del Presidente e della società di certificazione – deve essere inviato al Formedil Italia.

Nel periodo tra l'inizio dell'esercizio e l'approvazione del nuovo piano previsionale, la gestione economico-finanziaria avviene in via provvisoria sulla base del piano approvato per l'esercizio precedente.

Art. 20

Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili necessarie all'attività dell'Ente. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 21

Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali nazionali.

Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

V
Titolo V

Disposizioni varie

Art. 22

Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del FORMEDIL Italia.

Le Organizzazioni provvedono d'intesa alla nomina di uno o più liquidatori. Trascorso 1 mese dalla messa in liquidazione, in difetto provvederà il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni determinano i compiti dei liquidatori e ne ratificano l'operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dic. 1996 n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Imperia.

Art. 23

Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente e del FORMEDIL Italia.

Art. 24

Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo, la controversia è rimessa alle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 25

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Il presente Statuto è il documento ufficiale che disciplina la costituzione, gli scopi e il funzionamento dell'Ente Formedil Imperia. Per chiarimenti è possibile contattare la segreteria.